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STATUTO dell’ "ABC Study on Heart Disease Association (A Veneto Region Project)”

Articolo 1 - Tra gli aderenti al presente statuto si costituisce una Associazione denominata “ABC Study on Heart Disease Association” (A Veneto Region Project)”.
L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.
La sede sociale è in Conegliano (TV) via Colombo n.74. L’Associazione con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L’Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all’estero.
L’Associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

Articolo 2 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. In particolare l'Associazione intende:
a) promuovere e sostenere il progetto clinico-scientifico “the ABC Study on Heart Disease”, già operativo dal 1992.
b) promuovere e sostenere il progetto della Regione Veneto “the ABC-4 Study on Heart Disease”, DGR del Veneto n°748 del 14 maggio 2015. 
c) promuovere, sostenere e mantenere il website: www.abcheartdiseasestudy.org, che è espressione dell'ABC Study on Heart Disease.
d) supportare studi clinico-scientifici, specialmente sulla malattia cardiaca;
e) promuovere la metodica di follow up a lungo termine del paziente come metodo clinico per la conoscenza e la cura della malattia
f) sostenere la produzione scientifica specialmente, ma non limitatamente, in riguardo all'ABC Study on Heart Disease.
L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - ll socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci esclusivamente persone fisiche che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità:
1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Articolo 4 - I soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote sociali;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente:
a) per decesso;
b) per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale annua;
c) per espulsione deliberata dall'assemblea ordinaria qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'associazione.

Articolo 5 - Gli organi dell’Associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente;
4)il segretario amministrativo;
5) il collegio dei revisori contabili, nei casi stabiliti dall’art. 15 del presente statuto.
Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.

Articolo 6 - L'assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal consiglio direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di soci; qualora tale gruppo superi il 15% dei soci la convocazione è obbligatoria. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto presso la residenza o la sede degli associati con preavviso di almeno 15 giorni.
L'assemblea straordinaria invece dovrà essere convocata a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni.
La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della riunione e potrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione dell'assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.
Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervenga la maggioranza degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

Articolo 7 - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide quando sono prese dai tre quarti degli associati presenti.
Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del voto. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente d'assemblea nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali a cura del presidente d'assemblea o suo delegato.

Articolo 8 - L'assemblea ordinaria delibera l'approvazione del bilancio ed elegge il consiglio direttivo, determinando il numero dei consiglieri in carica e degli eventuali supplenti, delibera altresì su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio.

Articolo 9 - L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale liquidazione del fondo comune ed ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.

Articolo 10 - L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo formato da tre a 9 consiglieri tra i quali un presidente eletto dal consiglio stesso a semplice maggioranza ed un consigliere con funzioni di segretario amministrativo.

Articolo 11 - Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno tre membri.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente ovvero ogniqualvolta un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e almeno due volte all'anno.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del presidente o suo delegato, nell’apposito Libro dei verbali del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci.
In particolare è di competenza del consiglio direttivo:
a) nominare il presidente ed il segretario amministrativo;
b) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
c) determinare le quote associative;
d) convocare le assemblee;
e) predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) redigere i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.

Articolo 12 - Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Il presidente resta in carica due anni e decade per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo o revoca dell'incarico da parte del consiglio direttivo.
In caso di assenza temporanea il presidente è sostituito dal segretario amministrativo, esclusivamente con poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Per le obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 14 - L'associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del presidente.

Articolo 15 - Il collegio dei revisori contabili è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 16 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote associative;
- dai contributi degli associati;
- da eventuali contributi pubblici o privati;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari;
- dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'associazione.

Articolo 17 - Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all’associazione, sarà retribuito con un tasso di interesse non superiore di oltre 2 punti al tasso ufficiale di sconto.

Articolo 18 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all’articolo 21 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 19 - E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
In particolare, il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:
1) al fondo comune;
2) per la realizzazione di attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità analoghe.

Articolo 20 - La durata dell’associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria.
In caso di scioglimento, l’assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità analoghe, sentito l’eventuale parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l’assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Articolo 21 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 22 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento Giuridico Italiano e della Unione Europea.

Conegliano, lì 29 settembre 2015

 

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